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Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;
Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;
Decreta:

Art. 2-bis

1. Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione di servizio, o apparecchio di distribuzione automatica, per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' concesso il rimborso nella misura del cinquanta per cento della sovrimposta addizionale istituita con l'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

2. E' altresi' concesso il rimborso, nella misura del residuo cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai venti quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.

3. Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.

Art. 2-ter

1. Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, diretta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione trovasi l'impianto.

2. La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:

  1. a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;

  2. b) la localita' dove si trova l'impianto;

  3. c) la quantita', espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.

3. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarita' della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 2-quater

1. Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958 dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantita' ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.

2. 1415, e' accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al quintale.

3. Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantita' ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, e' accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.

Art. 2-quinquies

1. Chiunque presenta denuncia infedele decade dal beneficio del rimborso, ed e' punito con la multa dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale corrispondente alla differenza fra la giacenza denunciata e quella esistente, e comunque non inferiore a lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

2. La disposizione di cui al comma precedente e' stabilita in deroga all'art. 24 del Codice penale.

Art. 2-sexies

1. Alla copertura dell'onere, derivante dai rimborsi di cui agli articoli 2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire 300 milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI - BO
- TOGNI - MEDICI -
ANDREOTTI - GONELLA
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 92. - RELLEVA