Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;
Decreta:
Art. 1
1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.
2. La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, e' mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.
3. La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamita' e per la ricostruzione edilizia, nonche' ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.
Art. 2
1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".
Art. 3
LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO19
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 73419
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 6
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 8
LA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 9
1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con quello del presente decreto.
Art. 10
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si fara' fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 agosto 1954 e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
GAVA - MARTINO -
MATTARELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addi' 31 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 162. - CARLOMAGNO