Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita' di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.
2. Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
3. L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
4. Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.
Art. 2
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita' o degli assegni per il servizio all'estero, della indennita' integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilita' e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.
2. Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1, primo comma, a titolo di indennita', compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali e' vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove cio' non sia gia' disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
3. Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.3
4. Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o societa', competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', le indennita' previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non puo' superare l'importo dell'indennita' di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in piu' deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sara' riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non puo' superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennita' di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.
Art. 3
1. Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam:
1) quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento;
2) quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;
3) quote di riparto dei tributi speciali;
4) quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
5) quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;
6) quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle universita';
...2 Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennita' di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennita' militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:
1) vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . tenente colonnello commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maggiore commissario e ispettrice, parametro 257. . . . . . . . . . . capitano commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenente.
2. Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
Art. 4
1. Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.
2. La disciplina di cui al comma precedente e' applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.
3. Le indennita' per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
4. La spesa annua per tali indennita', da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, e' determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.
5. L'indennita' mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennita' di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sara' trasformata in indennita' da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.
Art. 5
1. In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuati dal personale doganale.
2. Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitre per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza.
3. Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennita' dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo e' altresi' attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennita' di missione gia' liquidate al personale stesso.
4. In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
5. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sara' effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonche' di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
6. In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 ottobre 1991, n. 358.
Art. 6
1. I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.
3. Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.
4. Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.
Art. 7
1. Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, puo' essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
2. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Titolo II. Disposizioni particolari
Art. 8
1. In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.
2. Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile.
Art. 9
1. Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo".
2. Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:
3. Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
4. Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Art. 10
1. Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonche' al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile.1
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852.
Art. 11
1. Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.