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Sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenute la necessita' e l'urgenza di emanare norme per la sospensione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. Nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti e' sospesa, per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti che dispongono lo sfratto da immobili urbani. E' inoltre in facolta' del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge generali, piu' proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata, e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorita' comunale in altri alloggi.2

2. Nei medesimi Comuni il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto convenzionali, che importano decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, scadenti dal 26 ottobre 1954 al 26 gennaio 1955, sono sospesi fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955.

3. E' parimenti sospeso fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955 il termine della scadenza dei vagli e cambiari delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti fra il 26 ottobre 1954 e il 26 gennaio 1955 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addi' 7 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 10. - CARLOMAGNO