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Proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per la proroga del termine di sospensione previsto nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. E' sospeso fino a tutto il giorno 29 marzo 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti tra il 26 ottobre 1954 ed il 29 marzo 1955 e pagabili da debitori residenti nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215.

Art. 2

1. Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 74. - CARLOMAGNO