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Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi;
Sentito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e per il commercio;
Decreta:

Art. 1

1. E' istituita una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, prodotti nelle fabbriche nazionali ed una corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, nella misura appresso indicata per ciascuna qualita' di prodotto:

  1. A) Cementi:

    1. 1) idraulico normale (Portland), pozzolanico, d'alto forno, bianchi, alluminosi ed altri non nominati nel presente articolo, con resistenza a pressione di:

      1. a) kg. 500 fino a chilogrammi 680 esclusiper cm quadrati. .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 per ql.

      2. b) kg. 680 o piu' per cm quadrati . . . . . . . . L. 50 per ql.

    2. 2) a rapido indurimento, con resistenza iniziale a pressione di:

      1. a) kg. 400 fino a chilogrammi 500 esclusi per cm quadrati.
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 per ql.

      2. b) kg. 500 o piu' per cm quadrati . . . . . . . . L. 50 per ql.

  2. B) Agglomeranti cementizi:

    1. 1) a lenta presa, con resistenza a pressione di kg. 350 per cm quadrati:

      1. a) tipo comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.

      2. b) tipo chiaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.

    2. 2) a rapida presa, con resistenza a pressione di kg. 130 o piu' per cm quadrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.

Art. 2

1. Per la confezione dei provini, per la determinazione della resistenza a pressione, agli effetti della tassazione dei prodotti indicati al precedente art. 1, si applicano le disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228.

2. Le prove di resistenza a pressione debbono essere effettuate:

  1. a) per i cementi di cui al n. 1 della lettera A) del precedente art. 1 e per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 1) della lettera B) dello stesso art. 1, su provini di malta normale, dopo 28 giorni di maturazione;

  2. b) per i cementi a rapido indurimento di cui al n. 2 della lettera A) dell'art. 1, su provini di malta normale, dopo 24 ore di maturazione;

  3. c) per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 2) della lettera B) dell'art. 1, su provini di pasta normale dopo sette giorni di maturazione.

Art. 3

1. Qualora la resistenza a pressione per i prodotti indicati al n. 1) della lettera B) dell'art. 1, risulti alle prove, superiore al 20% di quella per essi indicata, detti prodotti sono soggetti al pagamento dell'imposta stabilita per i cementi di cui alla lettera A) dello stesso art. 1.

Art. 4

1. I prodotti di cui all'art. 1 debbono essere condizionati, di regola, in sacchi del peso di kg. 50 chiusi con spago, uniti di apposito contrassegno di Stato.

2. Il contrassegno, fornito dall'Amministrazione finanziaria, deve essere applicato a spese della ditta produttrice od importatrice, in modo da Impedire che senza la sua asportazione o lacerazione del sacco possa comunque essere estratto il contenuto.

3. Il sacco deve essere munito inoltre di apposito cartellino resistente dove siano stampate in modo chiaro e indelebile:

  1. a) le generalita' della ditta produttrice o importatrice;

  2. b) la specie, la qualita' e la quantita' del prodotto;

  3. c) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;

  4. d) la resistenza a pressione del prodotto confezionato.

4. Ove i prodotti siano condizionati in imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), debbono essere stampate a grandi caratteri su detti imballaggi i quali debbono essere inoltre provvisti dell'apposito contrassegno di Stato.

5. Il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, puo' essere effettuato anche in fusti di contenuto fino a 200 kg., ovvero in bidoni di contenuto fino a 400 kg., muniti di apposito contrassegno di Stato convenientemente applicato. Sulla parte esterna di detti recipienti debbono essere riportati in modo chiaro ed indelebile i dati di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

6. Il trasporto dei prodotti indicati al precedente art. 1 puo' essere effettuato anche alla rinfusa con mezzi speciali. In tal caso il contrassegno di Stato ed il cartellino di cui al terzo comma del presente articolo saranno applicati al boccaporto del mezzo adibito per il trasporto, Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

7. Le caratteristiche, il prezzo, il movimento e le modalita' di applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i cementi e gli agglomeranti cementizi di cui all'art. 1, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5

1. Le prove della resistenza a pressione per la classificazione dei prodotti indicati all'art. 1, agli effetti della pubblicazione dell'imposta, debbono essere eseguite da parte dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette.

2. Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 6

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti indicati all'art. 1, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

2. La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento, nonche' dello schema degli impianti deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare;

  1. a) la ditta e chi la rappresenta;

  2. b) il Comune, la via ed il numero civico, la denominazione della localita' in cui si trova lo stabilimento;

  3. c) il tipo di forno, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;

  4. d) la qualita' delle materie prime da impiegare e la qualita' e la quantita' massima giornaliera dei prodotti che si intendono ottenere;

  5. e) il processo di lavorazione;

  6. f) la potenzialita' degli impianti di produzione.

3. La medesima denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi gia' esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art.

1. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto sono in fase di attivita', il termine di presentazione della denuncia e' ridotto a quindici giorni.

Art. 7

1. Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella seguente misura:

  1. a) L. 8500 per le fabbriche che abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione non superiore a q.li 1000;

  2. b) L. 10.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a q.li 1000, ma non a 2500;

  3. c) L. 20.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a q.li 2500, ma non a 5000;

  4. d) L. 30.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a q.li 5000, ma non a 8000;

  5. e) L. 50.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a q.li 8000.

2. Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

3. Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente sezione provinciale di Tesoreria.

4. La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui e' rilasciata.

Art. 8

1. Le fabbriche dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza.

2. I fabbricanti debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.

3. Nella dichiarazione deve essere indicato:

  1. a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

  2. b) la localita' in cui si trova la fabbrica;

  3. c) la qualita' e la quantita' delle materie prime che si intendono porre in lavorazione;

  4. d) il tipo dei forni, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;

  5. e) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data
    di ciascun giorno;

  6. f) il quantitativo dei singoli prodotti finiti da ottenere.

Art. 9

1. I prodotti di cui al precedente art. 1, sono accertati a peso netto e distintamente per qualita', deducendo dal peso lordo, ove il confezionamento sia effettuato in sacchi, la tara legale di un chilogrammo per ogni 100 kg. Qualora il confezionamento venga effettuato in fusti, bidoni, cisterne o consimili recipienti, dal peso lordo sara' detratta la tara dei recipienti stessi.

2. Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilance, i pesi a bilico, la mano d'opera e quant'altro occorra per l'accertamento del prodotto agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Art. 10

1. Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base degli accertamenti eseguiti procede alla liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti fabbricati.

2. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione di lavoro.

3. Sulle somme non versate entro il termine di cui sopra e' dovuta l'indennita' di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11

1. I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta corrispondente alla massima quantita' di prodotti ottenibili in trenta giorni lavorativi consecutivi.

2. La cauzione sara' prestata nel termine che verra' fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388. L'Amministrazione puo' consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito.

3. Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al primo comma, e' tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale va ragguagliata la cauzione.