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Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della, Costituzione;
Visto l'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la disposizione del predetto art. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze,
Decreta:

Art. unico

1. Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed e' soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se e' superiore a 3 quintali.
Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a chilogrammi 100.
Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31.2

2. Il presente decreto, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il guardasigilli: MORO
Registrato alla Corti dei conti, addi' 2 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 1. - CARLOMAGNO