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Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessita' di prorogare le disposizioni contenute nel succitato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 e di apportare modifiche all'art. 30 del suddetto testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. 2

1. Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, e' inserito il seguente comma: Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonche' la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 142. - CARLOMAGNO