Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolezze temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con i decreti legge 18 aprile 1950, n. 142 e 18 marzo 1952, n. 118;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini denunciati come genuini di qualsiasi gradazione anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957 ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.
2. L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
3. L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
Art. 2
1. All'acquavite di vino che sara' prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.
2. L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MAGGIO 1957, N. 307
Art. 4
1. In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.
Art. 5
1. Alle acquavite di vino e di vinacce prodotte ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sottoposte a successive operazioni di ridistillazione, per affinamento, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50% per ogni operazione.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 155. - CARLOMAGNO