Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare le disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonche' di prorogare i massimali per i contributi relativi agli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonche' quello previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
2. Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, e' applicato per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.
3. Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
4. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale.
Art. 2
1. Nei confronti degli operai ammessi in data anteriore al 1 luglio 1966, al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, integrato dal trattamento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, il trattamento stesso viene mantenuto in aggiunta ai periodi previsti dai predetti articoli, per un ulteriore periodo di tre mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre.
Art. 3
1. Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie di lavoratori ad eccezione di quelli agricoli, entrambi prorogati dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono applicati anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 10 luglio 1966 al 31 dicembre 1966.
2. Per i lavoratori agricoli rimane fermo il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833.
Art. 4
1. I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.
Art. 5
1. Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire quattrocento.
2. Ai lavoratori agricoli, per l'annata gia' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento di cui al comma precedente spetta per la meta' dei giorni di disoccupazione indennizzabile.
3. Agli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini che beneficiano del prolungamento a 360 giorni del periodo massimo per il quale puo' essere corrisposta la indennita' di disoccupazione, l'aumento di cui al primo comma spetta per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 270 giorni.
4. Le prestazioni a carico di Amministrazioni statali, il cui importo e' parificato per legge a quello della indennita' giornaliera di disoccupazione, non subiscono modifiche per effetto delle disposizioni del presente articolo.2
Art. 6
1. Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passivita' determinatesi nelle rispettive gestioni in conseguenza delle disposizioni della presente legge.
2. Negli stessi o con altri decreti, sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.
Art. 7
1. Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gia' prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 1966.
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 84. - VILLA