Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanita' e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:
a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di ogni ordine e grado;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;
e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;
h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
2. Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate.
3. Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
4. La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.16a
Art. 2
1. Per provvedere al lavori previsti dall'art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.
Art. 3
1. E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.
2. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.13a
Art. 4
1. E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:
a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;
c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;
d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.
2. Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.
Art. 5
1. E' autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennita' di espropriazione.
2. La somma indicata nel precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.000.000 e L. 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.
Art. 6
1. Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.
3. Il piano regolatore degli abitati stessi e' approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.
Art. 7
1. I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.
3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
4. L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.
5. I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
6. Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita' immobiliare.
Art. 8
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metricoestimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.
2. I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entita' del danno subito dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60% quando l'importo stesso non superi tale somma.
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142
Art. 10
1. Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici e' attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.
3. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo e alla liquidazione dei lavori.
4. Gli anzidetti Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'.
5. In ciascun progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.
Art. 11
1. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.8
2. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.
3. Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere e' affidata agli Enti pubblici di cui ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo puo' dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori gia' iniziati e le opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.
4. I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8.