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Provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, recante primi provvedimenti piu' urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare, anche in conformita' alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuita' di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita', di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 1

1. Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 , che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 5.

2. E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime , site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 5.

3. I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970.

4. Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2

1. E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1.

2. La sospensione del corso dei termini relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonche' i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' limitata ad un mese dal 2 novembre 1968 e concerne esclusivamente l'estrazione del lotto ed i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 3 novembre 1968.

Art. 3

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

2. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4

1. I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1.

2. La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 300.000.

3. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

Art. 5

1. Nei decreti previsti dall'art. 1 sara' indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse localita' per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potra' essere protratta oltre il 30 giugno 1970.

Art. 6

1. La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

Art. 7

1. Il Ministro per le finanze ha facolta' di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 della imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle societa', dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonche' di tutte le addizionali ai predetti tributi.

2. I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 marzo 1969, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purche' la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

3. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione e' disposta per la generalita' dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione e' disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 marzo 1969.

4. Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1969. La rata di imposta scadente nel dicembre 1968 e' compresa nella sospensione.

Art. 8

1. Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1969, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonche' dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 8-bis

1. Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e' ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalita' dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamita' e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969.

Art. 9

1. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorita' locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 novembre 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione e' generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Per gli altri comuni lo sgravio e' effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

2. I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

3. Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 10

1. Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1969 e 1970, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

2. Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale, nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1968.

3. In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, e' fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 7, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 e all'intero anno 1969.

4. Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.