diritto.io

Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.

Art. 2

1. La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.

Art. 3

1. Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace.123410

Art. 4

1. L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.

2. L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.

3. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.

Art. 5

1. Decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

2. Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.78

Art. 6

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto e' pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

2. Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

3. A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente puo' rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

Art. 7

1. Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

2. Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

Art. 8

1. Decorsi venticinque giorni da quello in cui e' stata fatta la denuncia senza che all'istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto pero' non puo' dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso.

Art. 9

1. Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all'art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi puo' chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facolta' di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonche' di fargli confermare con giuramento la verita' delle circostanze esposte nel ricorso.

2. Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

3. Il presidente del tribunale od il pretore puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto e' pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.12347810

Art. 10

1. Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.123478910

Art. 11

1. Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto e' pagabile, purche' sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalita' di pubblicazione.123478910