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Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuita' delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di mantenere in vigore, fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni previste dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia e' scaduta il 31 dicembre 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanita' e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 2

1. Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art. 3

1. Le somme cosi' stanziate si intendono in conto delle autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinque miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere al pagamento di assegni mensili arretrati di assistenza. Alla copertura del predetto onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
MARIOTTI - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 137. - CARUSO