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Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri. Integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il regolamento C.E.E. n. 727/70, adottato il 21 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunita' europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;
Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70, adottato il 28 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunita' europee, e le relative norme di applicazione, concernente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2142/70, adottato il 20 ottobre 1970 dal Consiglio delle Comunita' europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2358/71, adottato il 26 ottobre 1971, dal Consiglio delle Comunita' europee, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;
Visto il regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato il 12 maggio 1971 dal Consiglio delle Comunita' europee, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri, e le relative norme di applicazione;
Visti gli articoli 21, 44, 33, 17 e 8 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 727/70, numero 816/70, n. 2142/70, n. 2358/71 e n. 974/71, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi, in ciascuno degli Stati membri;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformita' dei regolamenti comunitari numeri 727/70, 816/70, 2142/70, 2358/71, 974/71 e per l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:

Art. 1

1. Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. numero 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunita' europee rispettivamente il 21 aprile 1970, il 28 aprile 1970, il 20 ottobre 1970 ed il 26 ottobre 1971, si osservano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del presente decreto.

Art. 2

1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile, possono essere emanati provvedimenti concernenti l'adozione delle misure non obbligatorie previste per gli scambi internazionali dai regolamenti comunitari di cui all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 3

1. Per la classificazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

Art. 4

1. Per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 le tasse di compensazione all'importazione e le restituzioni all'esportazione sono applicate nei casi, nelle misure, secondo i principi ed i criteri e con la decorrenza stabilita dai regolamenti medesimi e dalle relative norme di applicazione nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 6

1. Il termine stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1041/67, adottato dalla commissione delle Comunita' europee il 21 dicembre 1967, e dalle successive modifiche ed aggiunte, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le operazioni di esportazione effettuate anteriormente a quest'ultima data.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al termine stabilito dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, ai fini della concessione della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge medesimo.

Art. 7

1. Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione o di restituzione dei dazi doganali.

2. Le imposizioni alla importazione o alla esportazione, previste dai regolamenti indicati all'art. 1 del presente decreto e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 8

1. Le aliquote delle restituzioni di cui all'art. 4 del presente decreto, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, sono affisse con apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di I e II categoria e di ciascuna intendenza di finanza competente.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le restituzioni all'esportazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni; al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59 convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e successive modificazioni; al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni; al decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Art. 9

1. Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto il Ministero delle finanze puo' disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonche' le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

2. Il controllo doganale di cui al comma precedente e' effettuato alle condizioni e con le modalita' stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 10

1. Nei casi in cui i regolamenti indicati nel precedente art. 1 e le relative norme di applicazione nonche' le successive modificazioni ed aggiunte subordinano l'importazione e l'esportazione dei prodotti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

2. In tali casi, su tutte le questioni inerenti il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e lo svincolo o l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale si pronuncia il comitato interministeriale competente per settore merceologico, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Art. 11

1. Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti contemplati dai regolamenti di cui al precedente art. 1 derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti organi delle Comunita' europee, i relativi provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, limitatamente ai prodotti del settore della pesca, il Ministro per la marina mercantile.