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Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero;
Decreta:

Art. 1

1. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, e' elevato di lire 250 miliardi ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - MEDICI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52. - CARUSO