Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
Testo vigente
Titolo I. Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:
a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purche' facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonche' dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;
d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5.1
Art. 2
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:
a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;
b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;
d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di "prezzo fisso", relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.1
Art. 3
1. La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.1
Art. 4
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.1
Art. 5
1. Le assicurazioni e le riassicurazioni che 1° Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere a), b), c), e) e f), e dell'articolo 2, lettere a), b), c) e d) sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:
1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e
tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione
vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilita' di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti numeri 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;
5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato;
7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;
8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti numeri 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonche' rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;
9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.
Art. 6
1. Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.1
Art. 7
1. Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:
1) per l'insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;
oppureb) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
2) per l'insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
oppureb) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
oppurec) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.1
Titolo II. Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
Art. 8
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:
a) finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate;
b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.1
Art. 9
1. Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.1
Art. 10
1. Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purche' il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato.
2. Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potra' autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.1
Art. 11
1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato - oltre a quanto previsto dall'articolo 16 - ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonche' a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza - in tali ultime ipotesi - delle norme di cui all'articolo 18.
2. Il Mediocredito centrale e', altresi', autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:
a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;
b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.
3. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).1