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Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, sul monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in dipendenza dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di mantenere invariati i relativi prezzi di tariffa, nonche' di procedere alla formazione di una nuova tabella dei prezzi di vendita dei sali, conseguente all'abolizione della relativa imposta di consumo;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e l'urgenza di provvedere alla soppressione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. 1

1. Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.

2. Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.

Art. 2

1. Sono abrogati gli articoli 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n. 907. La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi.

2. Sono soppresse le parole "di sali" dal titolo, il n. 1, e la parola "sali" dal n. 5 dell'art. 64; le parole "di sali o" dal titolo e "sali" dall'art. 65; le parole "sali o" dall'art. 68; le parole "sali o" dall'art. 73; il n. 3 dell'art. 75; il n. 4 dell'art. 99 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

3. Le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, che prescrivono l'osservanza di cautele, vincoli o formalita', non si applicano ai sali resi inadatti all'alimentazione umana mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3

1. Chiunque produce, fabbrica, prepara o vende sale contro i divieti stabiliti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, e' punito con l'ammenda da L. 800 a L. 2.000 quando la quantita' del sale non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in piu'.

2. Chiunque cede od impiega sali non denaturati destinati alle industrie, senza l'osservanza delle prescrizioni all'uopo stabilite, e' punito ai sensi del comma precedente.

Art. 4

1. E' abolito il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ed e' abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

2. E' altresi' abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali. Entro la detta data si provvedera', con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico.

3. I rivenditori di generi di monopolio hanno diritto al rimborso dell'imposta di consumo sulle scatole e sui pacchi interi di cartine e tubetti per sigarette restituiti al proprio organo di approvvigionamento entro il 15 gennaio 1973.

4. La spesa fara' carico al capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

5. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973 e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 35 - CARUSO