Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 1973 la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1974 sono prorogati fino a tale data tanto per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.
2. Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse.2
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 34 - CARUSO