Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, sono prorogate al 31 dicembre 1975. La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975.
2. Tali disposizioni sono applicabili, altresi', all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonche' a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 33. - SCIARRETTA