Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'istituzione di un nuovo ente portuale, in sostituzione dello Ente autonomo del porto di Napoli, la cui durata e' scaduta il 31 dicembre 1973;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Art. 1 Costituzione, sede, circoscrizione
1. E' istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.
2. Il Consorzio e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.
3. Ha sede legale ed amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione e' costituita dagli ambiti portuali compresi tra la localita' denominata Capo Miseno a nordovest ed il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, determinati con decreto del Ministro per la marina mercantileda emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. In relazione alle esigenze dei traffici ed alla espansione delle attivita' portuali, la circoscrizione consortile potra' essere modificata su proposta del Consorzio con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la regione Campania.
Art. 2 Fini e compiti
1. Il Consorzio e' costituito allo scopo di provvedere allo esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.
2. A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:
1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici marittimi;
2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;
3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attivita' degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;
4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;
5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;
6) elaborare e proporre, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti.
I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi saranno sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, disporranno ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque la approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate piu' amministrazioni, non potra' ritardare oltre i 180 giorni;7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere marittime. A tal fine le opere relative saranno regolate con il regime previsto per l'attuale circoscrizione del porto di Napoli;
8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, e al servizio idrico;
9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse.
Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, saranno determinate convenzionalmente, in relazione all'entita' dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse.
La convenzione dovra' stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio.
All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo art. 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonche' delle leggi in materia doganale.
Dovra' essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorita' marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite alla autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformita' della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute;
12) gestire i mezzi meccanici di proprieta' dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
Puo', inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;13) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sara' corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;
14) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;
15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;
16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli:
17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;
18) provvedere a tutto cio' che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.
E' escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanita' e la dogana, nonche' i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorita' marittima dal codice della navigazione.
Art. 3 Enti consorziati
1. Partecipano al Consorzio:
1) lo Stato;
2) la regione Campania;
3) la provincia di Napoli;
4) il comune di Napoli;
5) la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;
6) il Banco di Napoli
7) le province di Caserta, Avellino, Benevento;
8) i comuni di Caserta, Avellino, Benevento;
9) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento;
10) i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.
2. Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'art. 1.
3. Possono partecipare al Consorzio, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.
4. La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma e' disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro per la marina mercantile, su proposta dell'assemblea del Consorzio.
Art. 4 Disponibilita' finanziaria
1. Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 2 il Consorzio dispone:
a) del contributo dello Stato disposto con legge;
a-bis) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977
b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;
c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai numeri 7), 9) e 13) dell'art. 2; e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;
d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente art. 2;
e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;
f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.
Fino alla data di applicazione dei detti diritti sara' devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la meta' della tassa sui passeggeri gia' devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la meta' della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;
h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;
i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;
l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtu' di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.
2. Il Consorzio ha, inoltre, potesta' di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'art. 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.
Art. 5 Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
1) il presidente;
2) l'assemblea;
3) il consiglio direttivo;
4) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 Presidente, vice presidente, ufficio di presidenza
1. Il presidente del Consorzio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina mercantile.
2. Vice-presidente di diritto e' il direttore marittimo di Napoli.
3. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.
4. Presso la presidenza, e' costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'articolo 10 e dal presidente della giunta regionale campana o da un suo delegato.
5. Le funzioni dell'ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.
Art. 7 Funzioni del presidente
1. Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed e' responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attivita' del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.
2. Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potra' far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e della assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.
3. Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonche' le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.
4. Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, puo' emettere ordinanze e puo' richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.
5. In caso di necessita' e nell'interesse generale, puo' ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.
6. Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dalla autorita' marittima.
Art. 8 Assemblea
1. Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio:
a) in rappresentanza dello Stato:
1) il direttore marittimo di Napoli;
2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
3) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
4) l'intendente di finanza di Napoli;
5) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;
6) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Napoli;
2. 7-8-9-10-11-12) NUMERI ABROGATI DALLA L. 11 MARZO 1974, N. 46;
b) in rappresentanza della regione:
13) , 13-bis), 13-ter) il presidente della giunta regionale o un suo delegato e due rappresentanti eletti dalla assemblea regionale fra i propri componenti;
c) in rappresentanza degli enti locali:
14) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli o un suo delegato;
15) il sindaco di Napoli, o un suo delegato:
16) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, o un suo delegato;
16-bis) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato 17-18-19) i presidenti delle amministrazioni provinciali di
Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;
3. 20-21-22) i sindaci di Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;
4. 23-24-25) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, Caserta, Benevento, o loro delegati;
5. 26-27-28-29-30-31) i sindaci dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, o loro delegati;
d) in rappresentanza degli operatori:
32-33-34-35-36-37-38-39) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;e) in rappresentanza dei lavoratori:
6. 40-41-42-43-44-45-46-47-48) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali ...; due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti e un rappresentante della gente di mare;
49) un rappresentante del personale del Consorzio.
7. Fanno altresi' parte dell'assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 3.
8. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio.
9. Il Ministro per la marina mercantile provvedera' direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere d) ed e), qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro per la marina mercantile.
10. Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.
11. Non possono parimenti essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alle lettere c), numeri 16), 23), 24), 25), e d) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera e).
Art. 9 Funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea:
a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;
b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonche' le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;
c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonche' sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;
d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dello art. 4;
e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonche' sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;
f) delibera sulla assunzione diretta di servizi portuali;
g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;
h) delibera sull'accettazione di eredita', legati e donazioni.
2. Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.
3. L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.
4. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.
5. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 10 Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza, di cui all'articolo 6, da:
1) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
3) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;
4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, o un suo delegato;
5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;
6) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;
7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera d) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;
8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera e) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.
2. Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente del Consorzio e puo' suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.
3. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' prevista la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Art. 11 Funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo:
1) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonche' le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;
2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;
3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attivita' degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;
4) predispone i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;
5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;
6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorita' competenti;
7) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonche' i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;
8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;
9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;
10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;
11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti al Consorzio;
15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;
16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'art. 4;
17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'art. 1279 del codice della navigazione;
18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;
19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15) dell'art. 2;
20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.