Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Testo vigente
Titolo I. Tasse e sopratasse di ancoraggio
Capo I. Tassa di ancoraggio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
Art. 3 Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio
1. Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni interiori non si tiene conto.
Art. 4 Navi estere non equiparate alle nazionali
1. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1.
2. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.
3. Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.
Art. 5 Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica
1. Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
2. Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta, qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.
3. L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'articolo 2 per le merci imbarcate o sbarcate.9
Art. 6 Misure contro la discriminazioni di bandiera
1. Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
Art. 7 Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori
1. I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.
2. I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.
3. La forza in cavalli delle macchine motrici e' desunta dai documenti di bordo.9
Art. 8 Termine per il pagamento della tassa di ancoraggio
1. Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non piu' tardi di 30 giorni dall'approdo.
Art. 9 Trasformazione della tassa di ancoraggio gia' pagato
1. Non e' ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, ne' la trasformazione della, stessa tassa, relativa alla, navigazione tra i porti dello stato, in quella per l'estero.
2. E' ammessa invece la trasformazioni della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra, le due tasse.
3. I divieti di cui al primo comma, non si applicano quando le navi
non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.
4. Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza
dovuta sara' liquidata con effetto e validita' dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.
Art. 10 Proroga della validita' della tassa di ancoraggio
1. Il periodo di validita' della tassa di ancoraggio e' prorogato:
1) per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;
2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorita' marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreche' la nave si sia trovata nella impossibilita' di condurle a termine prima della scadenza della tassa;
4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
5) per il tempo di inoperosita' commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.
Art. 11 Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
1. Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra, i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.