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Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al trenta per cento.

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel 23,05 per cento.

3. Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106.

Art. 2

1. Le disposizioni dell'art. 8, quarto e quinto comma, e dell'art. 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano alle navi ed alle imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

2. Per le cessioni e le importazioni delle navi e delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente comma, l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta nella misura del trenta per cento, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto previste dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 3

1. Per le cessioni e le importazioni di carni, e parti commestibili, escluse le frattaglie degli animali della specie bovina compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del diciotto per cento.

2. Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31 dicembre 1975, i seguenti prodotti:

  1. 1) carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;

  2. 2) pane comune e/o di piu' largo consumo;

  3. 3) paste normali di piu' largo consumo;

  4. 4) oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;

  5. 5) latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di piu' largo
    consumo;

  6. 6) mangimi per la zootecnia.2

Art. 6

1. Alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 1) al numero 5), dopo la parola: "lince" la locuzione "visone selvaggio e le relative confezioni " e' sostituita con la seguente: "Visone, Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni ";

  2. 2) al n. 14), dopo la parola "estratti"cosmetici, esclusi saponi, dentifrici, e tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli, sono aggiunte le seguenti parole "cosmetici, esclusi saponi e dentifrici";

  3. 3) sono aggiunti i seguenti numeri:

    1. 22) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07).

    2. 23) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08).

    3. 24) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09).

    4. 25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13) apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono per la radio diffusione; combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex15/A.III-b-3.

    5. 26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; ..., cilindri, cere, ..., film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme
      galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12). 1

    6. 27) gin e acqueviti, escluse quelle di vino, di vinacce e di
      frutta
      .

2. Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) del precedente comma, la detrazione dell'imposta, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' ammessa anche quando i prodotti medesimi sono destinati dall'acquirente o dall'importatore ad essere utilizzati come beni strumentali nella attivita' propria dell'impresa. La detrazione e', altresi', ammessa quando l'acquisto o l'importazione dei prodotti stessi sono effettuati per il diretto impiego, come beni strumentali, nell'esercizio di un'arte o professione.

3. I prodotti di cui ai numeri 22), 23), 24), 25) e 26), se acquistati o importati direttamente dall'utilizzatore, sono esclusi dai previsti aumenti, sempreche' destinati all'uso di scuole elementari e medie, di ospedali e di istituti di ricerca e comunque destinati a scopi scientifici e pedagogici.

4. Sono altresi' esclusi dagli aumenti i consumi di metalli e di minerali, i fossili, gli insetti, i pesci, gli animali conservati o impagliati, gli scheletri, gusci e altre parti di animali che siano destinati alle raccolte delle scuole di ogni ordine e grado, alle universita' ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi di studio e pedagogici.

Art. 7

1. Le aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8, lettera a), della prima parte della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento. con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti.

2. Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 e dal n. 2) della lettera a) dell'art. 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli Atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di L. 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' determinata nella misura di L. 700.

2. Resta ferma l'imposta fissa di L. 400 per gli atti di cui agli articoli da 29 a 35 della stessa tariffa, I parte.

3. L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 30 per gli atti di cui agli articoli 15 lettera a) e 20; di L. 100 per quelli contemplati dagli articoli 19, 21, 23 lettera a) e 46, di L. 200 per i libretti di risparmio indicati nell'art. 18 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' determinata rispettivamente in L. 50, 150 e 300.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9

1. L'imposta proporzionale di bollo di cui all'art. 9 della tariffa, I parte, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 6 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 3 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

2. Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, I parte, l'imposta di bollo e' determinata in L. 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Art. 9-bis

1. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 9, senza applicazione di penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

2. All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

3. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.