Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Testo vigente
Titolo I. Incentivi a favore delle piccole e medie imprese
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1 Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti
1. I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1976. per la stipulazione dei relativi contratti.
2. Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
3. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
4. Si' applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.
Art. 2 Contributo in conto interessi
1. Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.
Art. 2-bis
1. Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
2. I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 3 Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili
1. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.
2. L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma e' destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N.493
Titolo II. Cantieri navali
Art. 5 Finanziamento
1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne B e C della tabella di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.
2. Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.
Titolo III. Agricoltura
Art. 6 Feoga
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179 e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi , sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:
a) lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;
b) lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.
2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.
Art. 7 Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione
1. Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, e' ulteriormente incrementato della somma di lire 85 miliardi.
2. Con le disponibilita' del "fondo di rotazione" possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimmobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorche' dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.
3. I predetti mutui possono essere, altresi', concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonche' altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.
4. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo e' commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.
5. Sara' accordata priorita' alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma.
6. Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La durata del "fondo di rotazione", di cui al primo comma, e' prorogata al 31 dicembre 1995.4
Art. 8 Attivita' di bonifica
1. Il limite di finanziamento stabilito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1974, n. 514, e' elevato a lire 130 miliardi.
2. Il maggiore importo di lire 30 miliardi e' utilizzato per fronteggiare la maggiore spesa per la chiusura della gestione delle opere comprese nei programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le regioni, in attuazione della legge medesima.
3. Sul ricavo dei mutui grava il rimborso alle regioni della spesa eventualmente anticipata per la esecuzione delle opere di cui al precedente comma.
4. All'onere relativo all'ammortamento dei mutui si provvede con le disponibilita' del cap. 7743 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1975 e corrispondenti degli anni successivi.
Art. 9 Irrigazione
1. E' autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purche' gia' muniti di progetti esecutivi.
2. Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.
3. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di competenza regionale.
4. La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.
Art. 9-bis
1. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.