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Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantita' di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.

2. Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

3. Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'A.I.M.A. potra' avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

4. Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1975
LEONE
MORO - MARCORA - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 143