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Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.

Art. 2

1. E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalita' giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

Art. 3

1. Dal 1 luglio 1966, l'Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1966 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

2. All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.

3. Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi e' costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria".

4. Tale gestione e' basata sul principio del "bilancio di cassa.

5. All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

6. E' istituita, in seno all'azienda, una Sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

7. L'A.I.M.A., avvalendosi della Sezione specializzata di cui al precedente comma, provvede all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolati, alla corresponsione dei premi e a quant'altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti il settore.

Art. 4

1. Sono organi dell'Azienda:

  1. 1) il presidente;

  2. 2) il Consiglio di amministrazione.

2. Presidente dell'Azienda e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Azienda ed e' composto:

  1. a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale puo' delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;

  2. b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti
    agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  3. c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  4. d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  5. e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

  6. f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

  7. g) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

  8. h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo articolo 10.

  9. i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  10. l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  11. m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, e' segretario del Consiglio di amministrazione.

3. I due componenti di cui alla lettera 12) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

4. Essi durano in carica tre anni.

Art. 6

1. Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vice-presidente.

Art. 7

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni;

  2. b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda;

  3. c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

  4. d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

  5. e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalita' dell'Azienda;

  6. f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplina tipo;

  7. g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti;

  8. f) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda;

  9. i) delibera sulle transazioni e sulla opportunita' di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

  10. l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda.

  11. m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa.

Art. 8

1. Gli uffici dell'Azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale e' attribuito il coefficiente di stipendio 900.

2. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne e' il responsabile.

3. In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti; di cui al successivo art. 10, ed assolve per delega del Consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente.

Art. 9

1. Presso l'Azienda e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

2. La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformita' delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimita' sugli atti dell'Azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, a norma del successivo art. 10, il controllo e' svolto in via successiva.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente e' istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

4. Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonche' il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

5. Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non e' obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

6. I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo art. 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda.

Art. 10

1. L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola dall'Azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

2. Presso l'Azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto e' abilitato ad operare, nonche' dei limiti di quantita' di prodotto entro i quali puo' eseguire l'intervento.

3. Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacita' finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente.7

Art. 11

1. La Commissione incaricata di svolgere l'attivita' consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e' costituita da:

  1. 1) tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria a carattere nazionale;

  2. 2) tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

  3. 3) tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

  4. 4) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

  5. 5) un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e 16 foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

  6. 6) un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

  7. 7) tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.