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Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme che consentano l'immediata ripresa dell'attivita' creditizia in agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro e con i Ministri per le regioni e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Decreta:

Art. 1

1. Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, ... e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli sono aumentati al 5 per cento per i mutui di miglioramento fondiario ... ed al 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere, ....

2. L'aumento dei tassi agevolati e' ridotto al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario ... ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio, qualora le aziende agricole ricadano nei territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i prestiti di esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi vigenti a carico degli operatori sono aumentati di due punti. La misura di detti tassi non potra', comunque, superare il 5 per cento.

4. Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli operatori e' fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio

5. Per i mutui destinati all'acquisto di proprieta' diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati al 3 per cento. L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi, previ gli accertamenti di ammissibilita', i prescritti nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorche' le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e' inefficace.

7. In dipendenza delle norme recate dal presente decreto, saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario con la procedura prevista dalle leggi che regolano i relativi "fondi di rotazione".

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed il Comitato interministeriale peril credito ed il risparmio, potra' modificare la misura dei tassi agevolati, indicati nel precedente art. 1.

2. In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari dei mutui e dei prestiti non potra' essere inferiore al 3 per cento, riducibile al 2 per cento per le zone del Mezzogiorno e per i territori montani, ne' superiore al 5 per cento per le operazioni di credito agrario di miglioramento ed all'7 per cento per quelle di esercizio.

Art. 3

1. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione che saranno autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito, per l'esercizio 1975, il limite di impegno di lire 25 miliardi per le operazioni di mutuo ed e' disposto lo stanziamento di lire 30 miliardi per quelle di prestito.

Art. 4

1. Ai mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprieta' diretto coltivatrice nonche' ai prestiti di esercizio concessi nelle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

1. A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957; n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

2. Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara' data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

3. Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonche' sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, e' dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

1. Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e' incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

2. Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato art. 12, nonche' su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, e' dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7

1. Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, gli istituti e sezioni speciali di cui agli articoli 14 e 18 della predetta legge sono abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse ed alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario, gia' abilitati ad emettere obbligazioni, dovranno attenersi, per le nuove emissioni, alle norme contenute nel presente articolo.

3. Alle obbligazioni agrarie anzidette si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 627.

4. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da parte delle aziende di credito.

Art. 8

1. Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estende, in quanto applicabile, ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, agrari e delle sezioni autonome di opere pubbliche con particolare riferimento ai privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario per la riscossione dei propri crediti.

Art. 9

1. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in relazione ad eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1975, per gli importi, con le modalita' e le procedure indicate all'art. 8 della legge medesima.

Art. 11

1. Al riparto tra le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui al precedente art. 3 provvede il C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. La ripartizione delle anticipazioni previste dai precedenti articoli 5 e 6 e' disposta con le modalita' recate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.