Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
Capo I. Finalita' e direttive d'intervento
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Finalita' della legge
1. E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttivita' e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni culturali, la stabilita' dei prezzi dei prodotti agricoli.
2. Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sara' attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.
Art. 2 Piano quinquennale
1. In relazione alle finalita' che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformita' alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:
1) istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;
2) potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;
3) incrementare l'attivita' dimostrativa, e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;
4) promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonche' a sviluppare la pratica irrigua, la viabilita' minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;
5) realizzare un piu' elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;
6) intensificare l'attivita' di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;
7) agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;
8) accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;
9) promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;
10) ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attivita' di trasformazione;
11) valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonche' a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.
2. Nell'ambito delle finalita' del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste e' altresi' autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonche' quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprieta' contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.
Art. 3 Direttive di intervento
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.
2. I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo articolo 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.
3. Con le stesse modalita' di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.
4. Il Consiglio superiore sentira' il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanita', nonche' da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.
5. I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorita' degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.
6. Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.
Capo II. Censimento generale dell'agricoltura
Art. 4 Autorizzazione di spesa
1. Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura e' concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.
Titolo II. Provvedimenti per l'incremento della produttivita' in agricoltura
Capo I. Provvedimenti per la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione e l'assistenza tecnica
Art. 5 Ricerche di mercato
1. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonche' per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.
Art. 6 Ricerca applicata e sperimentazione pratica
1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attivita' della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi, anche agevolando la costituzione di aziende agricole dimostrative, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonche' per diffondere i risultati della sperimentazione.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti di sperimentazione, anche a carattere nazionale, per grandi settori di attivita' agricola, zootecnica e forestale, nonche' per la trasformazione, anche mediante assorbimento, delle attuali stazioni sperimentali agrarie in Istituti specializzati o nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate, di cui potranno modificarsi, all'occorrenza, le denominazioni. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove e' prevalente l'esercizio di attivita' corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilita' di bilancio per la sperimentazione agraria.
3. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Art. 7 Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica
1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.
Capo II. Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende
Sezione I. Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario
Art. 8 Contributi in conto capitale
1. E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitate ai termini del presente articolo e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.5
2. Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosita' o di notevole interesse sociale anche per la occupazione di mano d'opera, nonche' di interventi per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali, i limiti del sussidio statale previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento e al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale puo' essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprieta' dei coltivatori diretti piccoli proprietari o enfiteuti nei centri abitati, purche' rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia dei coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.
3. Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione e i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento di motori, di uso agricolo o domestico, o per la illuminazione di case rurali singole o raggruppate, ancorche' ricadenti in territori non classificati territori di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' per quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'87,50 per cento, in conformita' di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.
4. Ai benefici di cui al comma precedente, sono ammesse le opere al servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro o, quando trattasi di territori classificati montani, ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti su una superficie equivalente. In tutti gli altri casi il sussidio potra' essere concesso fino alla misura del 50 per cento, o del 60 per cento se trattasi di opere da eseguire nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni vigenti piu' favorevoli.
5. Nei limiti dello stanziamento suddetto potranno inoltre essere concessi premi fino al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che eseguano opere dirette ali miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad abitazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonche' in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni.
Art. 9 Concorsi sui mutui
1. Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilita' di concorso statale esistenti e' stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.
2. Tali misure - che si applicano anche per il il periodo di preammortamento - sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo e' calcolato in conformita' di quanto stabilito al successivo articolo 34.
4. E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.
5. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli, esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94: 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.
Art. 10 Contributi per le case di coltivatori diretti
1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.5
Art. 11 Contributi per l'irrigazione
1. Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.
2. Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione e' interessata una pluralita' di aziende contadine o quando nella pluralita' delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, puo' essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonche' in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verra' concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.