Proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' prorogato al 31 dicembre 1977.2
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1975
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 6