Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per il funzionamento delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, istituite rispettivamente con leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1
1. I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonche' alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.
2. Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari . . . e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Forli' e di Palmi , previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri.
3. Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria.
Art. 2
1. I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forli' e di Palmi, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione, ancorche' riguardanti reati che sarebbero di competenza delle nuove corti di assise.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria.
Art. 3
1. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.
2. In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, e' modificata - per la parte relativa ai distretti di Lecce, di Bologna e di Catanzaro - come dalle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1976
LEONE
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 14