Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 27, nono comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine del 30 aprile 1976 stabilito dal nono comma dell'art. 27 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte delle persone fisiche e' prorogato al 15 maggio 1976.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 4