Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Testo vigente
Titolo I. Imballaggi preconfezionati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di attuare le direttive n. 75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunita' europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 125
Titolo II. Bottiglie recipienti-misura
Art. 9 Bottiglie recipienti-misura
1. Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidita' o di stabilita' che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:
1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2) hanno una capacita' nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3) hanno qualita' metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarita' di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacita' rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
2. Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
3. Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".
Art. 10 Capacita' delle bottiglie CEE
1. La capacita' nominale e' il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando e' riempita nelle condizioni d'uso per le quali e' prevista.
2. La capacita' rasobordo di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene quando e' riempita sino al punto del bordo.
3. La capacita' effettiva di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando e' riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacita' nominale.
4. Le capacita' sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.
5. Il controllo della capacita' e' effettuato, secondo modalita' ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.
Art. 11 Immissione sul mercato
1. Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.