Proroga al 30 giugno 1977 della ((riduzione all'1 per cento)) dell'aliquota I.V.A. sui fertilizzanti
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e' prorogato al 30 giugno 1977.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - ANDREOTTI - COLOMBO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 40