diritto.io

Norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;
Decreta:

Art. 1

1. Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuata in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare e' dovuto un diritto speciale nella misura del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

2. Il diritto speciale e' dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonche' sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2

1. Il diritto di cui al precedente articolo e' dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto dell'esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale e' eseguito il pagamento verso l'estero.

2. Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.

3. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero sono stabilite le modalita' del versamento alla tesoreria dello Stato nonche' i dati e documenti relativi da trasmettere all'Amministrazione.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3

1. Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

  1. 1) importazione di frumento (tariffa doganale n. 10.01°);

  2. 2) importazione di stampa estera quotidiana e periodica;

  3. 3) rimborsi e pagamenti di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;

  4. 4) corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonche' altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

  5. 5) trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;

  6. 6) assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;

  7. 7) erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

  8. 8) rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);

  9. 9) accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio e di trasporto merci;

  10. 10) indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilita' civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

  11. 11) importazioni di reni artificiali e ricambi nonche' di prodotti emoderivati;

  12. 12) disinvestimenti esteri, redditi da investimenti esteri in Italia, nonche' il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;

  13. 13) contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;

  14. 14) pagamenti all'estero disposti dall'Italcable in relazione alla sua attivita';

  15. 15) trasferimenti di diritti consolari;

  16. 16) estinzione di finanziamenti di valuta;

  17. 17) trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 45