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Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. 1

1. I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977.

2. Sono altresi' prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

3. I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtu' delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1 gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977.

4. I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data.

5. La disposizione del precedente comma si applica altresi' in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonche' di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.23

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 32