Norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297
Art. 1-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297
Art. 2
1. A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.4
2. Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
4. Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1977, N. 91
Art. 4
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
2. Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.
Art. 5
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1977, N. 91
Art. 6
1. I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12