Decadenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dichiarare la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, affidata alla Societa' autostrade romane ed abruzzesi, per consentire il completamento a cura dell'A.N.A.S. delle opere, sospese dalla concessionaria per gravi difficolta' economiche e finanziarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Per consentire l'ultimazione delle opere indicate nel successivo art. 4 e' dichiarata la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, affidata alla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e disciplinata dalla convenzione 24 marzo 1973 tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la concessionaria.
Art. 2
1. L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti obbligatori in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilita' civile per violazione di norme penali o da responsabilita' comunque accertate.
Art. 3
1. Per far fronte ai piu' urgenti pagamenti dovuti alle imprese per i lavori effettuati, ai fornitori e ad altri creditori, e' assegnata all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 35 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 4
1. L'ANAS e' autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.
2. L'ANAS e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.
3. Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, e' subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilita' ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.
4. All'accertamento di cui sopra procedera' la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici decidera' l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere gia' appaltate.
5. Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori e' subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere gia' eseguite. Tale accertamento verra' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5
1. L'A.N.A.S. e' autorizzata ad affidare in concessione con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, l'esercizio delle autostrade di cui al precedente articolo.
Art. 6
1. Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 4.
2. Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri gia' spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.
3. Puo' compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dello stesso consiglio.
4. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, il direttore generale dell'A.N.A.S. puo' avvalersi del personale di ruolo a tale compito designato dall'A.N.A.S.
Il direttore generale e', inoltre, autorizzato ad assumere, con contratto a termine, il personale della S.A.R.A. in servizio nel settore delle costruzioni.2
5. Il contratto avra' scadenza annuale e sara' rinnovabile per un periodo di eguale durata, qualora il direttore generale comunichi, almeno tre mesi prima della scadenza, di volersi avvalere di tale facolta'.
6. Le condizioni contrattuali saranno fissate in base ai contratti nazionali di lavoro per l'edilizia.
7. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di assunzione del personale sopra indicato il direttore generale puo' avvalersi del personale predetto, riconoscendone la relativa spesa.
8. Per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, egli puo' avvalersi di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, comandato ai termini dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 7
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui al precedente articolo, il direttore generale dell'A.N.A.S. sara' affiancato da una commissione tecnico-finanziaria, all'uopo nominata dal Ministro per i lavori pubblici, la quale dovra' esprimere il proprio parere:
a) per il pagamento dei crediti alle imprese esecutrici dei lavori, ai fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, nonche' dei crediti relativi alle acquisizioni delle aree, verificando la legittimita' ed i titoli delle richieste;
b) per l'esecuzione e il completamento delle opere per realizzare il massimo dell'economia possibile;
c) per la salvaguardia e l'utilizzazione delle opere gia' eseguite.
Art. 8
1. I legali rappresentanti della societa' gia' concessionaria sono tenuti a formare l'inventario di tutti i beni di cui al comma sesto del presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a consegnarlo al direttore generale dell'A.N.A.S. entro novanta giorni dalla data predetta.
2. Entro trenta giorni dalla data suddetta, i legali rappresentanti della societa', gia' concessionaria, debbono, altresi', porre a disposizione del direttore generale dell'A.N.A.S. i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti, nonche' a rendergli il conto della gestione relativa al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
3. La societa' e' obbligata a conservare i suddetti documenti per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I legali rappresentanti della societa' devono, altresi', indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificatamente tutti i rapporti pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini perentori.
5. Qualora gli adempimenti di cui ai commi precedenti non vengono espletati oppure siano tardivi o risultino inesatti od incompleti, la societa' gia' concessionaria e' tenuta a risarcire l'A.N.A.S. dei danni conseguenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i legali rappresentanti della societa' assumono le funzioni di custodi di tutti i beni mobili ed immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori, inerenti alla costruzione ed alla gestione delle autostrade, e sono tenuti, rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S. a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari per l'esercizio delle stesse autostrade.
Art. 9
1. Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata.
2. Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
Art. 10
1. La definizione di eventuali controversie potra' essere compromessa in arbitri ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 11
1. Per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso a termini del precedente art. 2 nei rapporti obbligatori in corso compresi i pagamenti per le rate di ammortamento dei mutui scadute a tutto il 31 dicembre 1976, e per il completamento dei lavori, nonche' per provvedere al pagamento dei crediti conseguenti ai rapporti posti in essere dal direttore generale dell'A.N.A.S. ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 789, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata ad assumere mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a cio' abilitati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, fino ad un ricavo netto di lire 293 miliardi, ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1977, di lire 130 miliardi per l'anno 1978, di lire 73 miliardi per l'anno 1979.
2. I mutui non assunti nell'anno di competenza potranno essere contratti negli esercizi successivi.
3. I mutui di cui al comma precedente, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi tra l'A.N.A.S. e l'istituto mutuante, con l'intervento del Ministro per il tesoro.
4. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Le rate per il servizio di rimborso dei mutui contratti saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S., nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovra' risultare specificatamente vincolato a favore dell'istituto mutuante.
6. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
7. Per i fini previsti dal presente decreto, il direttore generale dell'A.N.A.S. puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. a ricorrere temporaneamente ad apertura di credito bancario da estinguersi con il ricavo dei mutui contratti a norma del primo comma.
8. Sui ricavi netti dei mutui che l'A.N.A.S. dovra' annualmente contrarre per il completamento dei lavori di cui al precedente primo comma e' riservata una aliquota dell'8% per oneri di carattere generale.
9. Le eventuali disponibilita' accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresi' destinate le somme affluite alla contabilita' speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi gia' di pertinenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25.