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Norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel settore delle carni

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme per assicurare in tempi brevi e nei momenti piu' idonei i necessari interventi sul mercato delle carni per garantirne un giusto equilibrio nell'interesse dei produttori e dei consumatori, utilizzando i servizi degli stessi produttori attraverso le loro organizzazioni e strutture associative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico.

Art. 2

1. Le convenzioni di cui al precedente articolo dovranno contenere le condizioni e le modalita' di svolgimento degli interventi assicurandone la tempestiva attuazione da parte degli organi prescelti attraverso la loro organizzazione con criteri di uniformita' operativa su tutto il territorio nazionale.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1977
Atti Governo, registro n. 13, foglio n. 14