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Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente la proroga della durata in carica delle commissioni per i artigianato fino al 30 ottobre 1977;
Considerato che la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovra' avere inizio, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, il 2 luglio 1977;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge-quadro per l'artigianato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:

Art. 1

1. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonche' del comitato centrale dell'artigianato, gia' prorogato sino al 30 ottobre 1977 dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 20