Modificazioni e proroghe del termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcolici e di imposta di fabbricazione sulla birra
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcolici e di imposta di fabbricazione sulla birra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il primo comma dell'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso.
Art. 2
1. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.
Art. 3
1. I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.2
Art. 4
1. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1978.
Art. 5
1. La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1 luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, e' prorogata al 31 dicembre 1978.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 34