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Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sul fertilizzanti

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;
Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
MORLINO - STAMMATI
- MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 28