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Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere all'aggiornamento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. 1

1. Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729, sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella.

2. Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonche' gli esattori delle imposte dirette.

3. L'elenco dei diritti di segreteria previsto dal regio decreto n. 971, del 1941, viene integrato con nuovi diritti, indicati nella tabella allegata.

Art. 2-bis

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 49