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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonche' gli esattori delle imposte dirette". L'articolo 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato". Nell'allegato:

  1. 1) i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
    "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei
    registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le
    camere di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura, od attestato desunto da detti registri ...... L. 2.500
    2) Certificato di idoneita per aderire
    ad aste, appalti e simili ................................ L. 5.000
    3) Elenchi di nominativi desunti dai
    registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:
    da uno a cinque nominativi ........................... L. 500
    per ogni nominativo in piu ........................... L. 50
    4) Certificato d'origine od analoga attestazione
    o dichiarazione relativa a scambi di merce con
    l'estero, anche su fatture o simili ...................... L. 1.500
    5) Vidimazione o autenticazione di firme .............. L. 1.000"; il n. 10) e soppresso;

  2. 2) i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:
    "12) Atti, certificati e dichiarazioni non
    compresi in altre voci ................................... L. 1.500
    13) Visura dei registri, ruoli, albi od
    elenchi tenuti presso le camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura:
    per il primo nominativo .............................. L. 2.000
    per ogni nominativo in piu ........................... L. 300"; il n. 14) e soppresso;

  3. 3) i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:
    "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti
    da rilasciare in giornata qualora si sovverta a
    favore e su richiesta dell'utente il normale
    ordine cronologico e di protocollo ....................... L. 1.000
    16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio
    immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e
    su richiesta dell'utente il normale ordine
    cronologico e di protocollo .............................. L. 1.000"; dopo il n. 16) e inserito il seguente:
    "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri,
    ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura
    da corrispondere all'atto della domanda, e sempre
    che non si applichino i diritti previsti ai numeri
    17) e 17-bis) ............................................ L. 5.000"; il n. 17) e sostituito dal seguente:
    "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli
    ed albi o elenchi camerali che comporti
    l'accertamento di idoneita', mediante lo svolgimento
    di esami, da parte di apposita commissione .............. L. 40.000"; dopo il n. 17) e inserito il seguente:
    "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri,
    ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il
    meno accertamento del possesso dell'idoneita'
    professionale ........................................... L. 10.000".

Il n. 18) e soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - DONAT - CATTIN
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO