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Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Premesso che nell'estate del 1978 dovranno aver luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, i cui quinquenni di carica scadranno rispettivamente il 5 luglio ed il 7 luglio del corrente anno;
Considerato che nelle predette regioni a statuto speciale vi sono consigli provinciali e comunali che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, in occasione del turno elettorale che verra' fissato nella primavera del 1978, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nonche' amministrazioni comunali e provinciali, in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimento o dimissioni dei rispettivi consigli ovvero per altre cause, anch'esse interessate al turno elettorale della prossima primavera;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di far svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali sopraindicati alla stessa data che verra' stabilita per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle due sopraindicate regioni;
Considerato che la concentrazione alla medesima data delle elezioni di cui sopra, oltre ad evitare disagi al corpo elettorale che verrebbe chiamato nuovamente alle urne a breve intervallo di tempo, tende a contenere l'aggravio della spesa che deriverebbe dallo svolgimento di consultazioni separate;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza, nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali di cui sopra, al fine di farle coincidere con la data che verra' stabilita per lo svolgimento delle elezioni regionali nelle due sopracitate regioni;
Considerata la necessita' di dettare norme che disciplinino le modalita' per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

2. La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, e' fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

3. La convocazione dei comizi elettorali e' disposta, in base alle norme vigenti, dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali.

Art. 2

1. Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale, si osservano le seguenti norme:

  1. a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio regionale. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto , come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 decorrono dalla data di pubblicazione del predetto manifesto;

  2. b) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione dei seggi si applicano le norme delle leggi per l'elezione del consiglio regionale;

  3. c) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

  4. d) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonche' le schede avanzate.

2. I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

3. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale.

4. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

  1. 1) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

  2. 2) rinvia alle ore 8 del martedi lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

  3. 3) alle ore 8 del martedi, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali. Se lo scrutinio non e' compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361;

    1. e) nel caso che si debba far luogo anche alle elezioni circoscrizionali a norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, i termini per le operazioni di scrutinio di cui alla lettera d) sono prorogati di quattro ore;

    2. f) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

5. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del consiglio regionale e dei consigli provinciali le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle varie consultazioni sono ripartite ponendo a carico del comune la meta' della spesa totale.

6. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

7. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, d'intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 26