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Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale, allo scopo di conseguire una piu' incisiva operativita' della medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Decreta:

Art. 1

1. L'art. 69, primo alinea, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:
"Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: ".

Art. 3

1. Il terzo comma dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:
"In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti".

Art. 3 - bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si considerano "ammodernamenti" le iniziative le cui attuazioni specifiche non presuppongono un aumento dell'occupazione aziendale, ad eccezione di quello derivante dall'applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonche' dall'incremento di manodopera femminile, e che siano volte ad apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita'.

2. Si considerano "ammodernamenti" anche le iniziative che, ove richiesto da vincoli urbanistici, comportino cambiamenti nella ubicazione dello stabilimento purche' tale mutamento ubicazionale avvenga nell'ambito del medesimo comune del comprensorio, ove definito, o delle comunita' montane o dei comuni vicini.1a

Art. 4

1. I primi due commi dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono sostituiti, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:
"Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi".

2. Il limite di 15 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 72 ed al primo comma dell'articolo 74 del citato testo unico e' elevato a 30 miliardi.

Art. 5

1. La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalita' sino al 31 dicembre 1981.

2. L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle societa' che, avendo realizzato nei territori ivi indicati nuove iniziative produttive, esercitino anche fuori dei territori medesimi altre attivita'.

3. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive del Mezzogiorno.

4. La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica delle norme ivi indicate.

Art. 6

1. All'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

  1. a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto";

  2. b) il terzo comma e' soppresso;

  3. c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico".

Art. 7

1. Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonche' i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovra' indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entita' finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilita', con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonche' delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attivita' decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresi' essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13".

Art. 8

1. Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:
"Ai membri del comitato tecnico sara' corrisposto un compenso mensile pro capite non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16.
Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16".

Art. 9

1. Il terzo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessita' e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati mi attivita' di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni annue.
Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980".