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interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

Testo vigente

Capo I. Disposizioni di carattere generale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Delimitazione delle zone e piani quinquennali

1. Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttivita' in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attivita' industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando cio' sia indispensabile, a territori facenti parte di piu' Province.

2. Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

3. I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

4. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

5. Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

6. Per Id formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

7. Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

8. I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

9. Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 2 Realizzazione degli interventi

1. Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

2. I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformita' ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso.

3. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorita', i tempi e le modalita' per la realizzazione degli interventi.

4. Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma e' delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

5. Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

Art. 3 Esecuzione di opere pubbliche

1. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nelle zone depresse, nonche' a completare, nelle stesse zone, le opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonche' la viabilita' diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le localita' suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

3. Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilita' e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

Art. 4 Agevolazioni per lo sviluppo delle attivita' agricole

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

  1. a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

  2. b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

  3. c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attivita' nella zona nella quale viene realizzato l'impianto.
    Gli enti gestori hanno facolta' di acquistare la proprieta' dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo;

  4. d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonche' ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonche' contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

  5. e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o societa' aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attivita' di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del CentroNord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

3. Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonche' ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e' ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

Art. 5 Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali

1. Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

2. Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.

3. Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensita' della depressione. In ogni caso il tasso non puo' essere inferiore ne' la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro per l'industria e il commercio e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

5. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato ad accordare agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo sulle operazioni dagli stessi compiute ai sensi del presente articolo.

Art. 6 Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche

1. Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature; sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato.

2. Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche e, comunque, idonei a favorire le attivita' turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

3. Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

4. Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non puo' essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalita' fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Art. 7 Costituzione di una societa' finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale

1. Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gia' abilitati ad esercitare la attivita' nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Societa' finanziaria interregionale che potra' essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dai piani quinquennali.

2. La Societa' finanziaria di cui al precedente comma puo' essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 4410 del Codice civile.

Art. 8 Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali

1. Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita' - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito.

2. Per le nuove imprese industriali l'esenzione e' applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

3. Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

4. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.5

Capo II. Disposizioni speciali per i territori montani

Art. 9 Limiti territoriali di applicabilita'

1. Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettivita' alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.

Art. 10 Esecuzione e completamento di opere pubbliche

1. Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento - previo accertamento della loro funzionalita' - di quelle gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 11 Sperimentazione zootecnica

1. Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.