Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire la corresponsione, per un ulteriore periodo, del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato e degli interventi nel Mezzogiorno; Decreta:
1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.2345
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 1979 PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - VISENTINI - PANDOLFI - NICOLAZZI - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 19