Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.
3. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e' prorogato fino ad un massimo di sei mesi.2
Art. 1-bis
1. Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attivita' non incompatibili con la loro professionalita', per opere o servizi di pubblica utilita', ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.
2. Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni.
3. I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonche' da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti gia' maturati.
4. I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilita' hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilita' della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
5. La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuita' sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire 48 miliardi, si provvede a carico del Fondo della mobilita' della manodopera, le cui disponibilita' sono corrispondentemente integrate con le modalita' stabilite nel secondo comma dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI -
PANDOLFI - LA MALFA
- ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 14