Proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato mod. 101, nonche' del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 e del certificato mod. 101, nonche' il termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte dei titolari di pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' prorogato al 31 luglio 1979, anche agli effetti della presentazione della dichiarazione congiunta a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. Alla stessa data e' altresi' prorogato il termine per la presentazione da parte dei soggetti indicati nel primo comma, dei certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Agli effetti del computo dei termini di cui agli articoli 20 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui al primo comma si considera il 30 giugno 1979 come data di scadenza del termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi.
Art. 2
1. Il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1979, n. 92, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati e' prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, al 31 ottobre 1979.
2. Per il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compreso quello della scuola, nonche' per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative soggette alle norme sul trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, il termine di cui al comma precedente e' prorogato al 31 dicembre 1979.
3. Il termine per la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro e delle amministrazioni dello Stato, della copia della denuncia nominativa riferentesi all'anno 1978, stabilito dall'art. 4, secondo comma; della legge 31 marzo 1979, n. 92, e' prorogato rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 1979.2
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
SCOTTI - PANDOLFI -
VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 7