Proroga del termine di prescrizione per il recupero della imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 42 del citato decreto, per il recupero, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di prescrizione, di cui all'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' stabilito in cinque anni.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1979
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 20